LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 LND del 03.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FABIO/U.S. PALMESE 1912 ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FABIO/U.S. PALMESE 1912 ASD

Con reclamo datato 24.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Matteo FABIO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.6.200,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE  1912 ASD  al  pagamento  in  favore  del  sig. Matteo  FABIO  della  somma  di €.6.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo  alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale  i  termini   dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati  e  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  dalla  data  della  presente  comunicazione  giusto  quanto  previsto  dall’art.94  ter  comma  11 delle  N.O.I.F.

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