LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 195 LND del 10.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alberto SCHETTINO/F .C GROSSETO S.S.D. A. r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Alberto SCHETTINO/F .C GROSSETO S.S.D. A. r.l.
Con reclamo datato 05.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Alberto Schettino chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 8.752,72 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.
Si costituiva la società controinteressata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento
in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell'esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.
Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente (ivi comprese quelle in punto di inammissibilità delle produzioni documentali di cui alla nota del 30.11.2016), rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig. Alberto Schettino della somma di € 8.752,72.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art . 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.