LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Filippo D’ALESSIO/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Filippo D'ALESSIO/U.S.POGGIBONSI  S.r.l.

Con reclamo datato 27.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig. Filippo D'ALESSIO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.050,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

la Società in data 4.01.2017 faceva pervenire tramite PEC, una richiesta di rigetto del ricorso, asserendo di non averlo mai ricevuto, trovandosi nell'impossibilità di instaurare contraddittorio difensivo.

Si rileva però, che agli atti del ricorso risulta depositata la Racc. A.R. inviata dal ricorrente alla controparte in data 27.10.2016 contenente il reclamo stesso, con apposto sulla busta della stessa il timbro postale "Non Ritirato-Compiuta Giacenza".

la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi  Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna  la U.S. POGGIBONSI

S.r.l. al pagamento in favore del sig. Filippo D'ALESSIO della somma di €. 2.050,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art .94 ter comma 11 delle N.O. I.F.

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