LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Flavio MATTIA/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Flavio MATTIA/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 3.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi  Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig. Flavio MATTIA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia lammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI

S.r.l. al pagamento in favore del sig. Flavio MATTIA della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla Società  di  comunicare  al  Dipartimento   Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatori a e del documento  di  identità  del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto  previsto dall'art.94 ter comma  11delle N.O.I.F.

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