LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MASCOLO/A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO

RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MASCOLO/A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO

Con reclamo datato 5.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi  Economici nonché alla A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO, il sig. Gianmarco MASCOLO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.3.200,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo  economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 .

La socienon faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale  Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Gianmarco MASCOLO della somma di €.3.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di  comunicare  al  Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità  del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto  previsto dall'art.94 ter comma  11 delle N.O.I.F.

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