LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RANIERI/A.S.D. CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RANIERI/A.S.D. CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l.
Con reclamo datato 7.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig. Giovanni RANIERI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.4.000,00,a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.
Si costituiva la società contro interessata in data 12/10/2016,ma senza allegare alle proprie contro deduzioni alcuna ricevuta liberatoria a firma del ricorrente, comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giovanni RANIERI della somma di € 4.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.