LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo FRANZESE/S.S.D. GALLIPOLI F.B.C. 1909 S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo FRANZESE/S.S.D. GALLIPOLI  F.B.C. 1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 27/10/2016 il sig. Lorenzo FRANZESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F. 1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla  Stagione Sportiva  2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €. 1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 11.000,00.

La stessa, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig. Lorenzo FRANZESE della somma di €. 11.000,00. Dispone la restituzione  della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario  (obbligatoriamente  del calciatore)  tramite  mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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