LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michele LANZILLOTIA/S.S.D.CITTA ‘ DI CAMPOBASSO
RICORSO DEL CALCIATORE Michele LANZILLOTIA/S.S.D.CITTA ' DI CAMPOBASSO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 19/09/2016 il sig. Michele LANZILLOTTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.116,38 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.7 .500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.616,38.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il paga mento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Miche le LANZILLOTTA della somma di €.6.616,38.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.