LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Marcio ZANCANARO/A.S.D. ODISSEA 2000 (Già LIBERTAS ERACLEA)

 

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio Marcio ZANCANARO/A.S.D. ODISSEA 2000 (Già LIBERTAS ERACLEA)

2° esame del ricorso a seguito di disposizione del Tribunale Federale- Sez .ne Vertenze Economiche In data  1/02/2017

Con reclamo, trasmesso tramite  Racc. A.R. in data 4/04/2016 il sig. Antonio Marcio ZANCANARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ODISSEA 2000 (Già LIBERTAS ERACLEA) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00. relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando  di aver percepito rate per €.2.500,00 richiedeva la condanna  della Società al pagamento

della rimanente somma di €.5.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La   Commissione   Accordi   Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti, condanna la Società

A.S.D . ODISSEA   2000   (Già   LIBERTAS   ERACLEA),   al  pagamento   in  favore   del  sig. Antonio  Marcio ZANCANARO della somma di €.5.000,00.

Dispone la restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata  alla  comunicazione  del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calco A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N. O.I.F.

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