LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Danilo FUSARO/S.S.D.CITTA’ DI CAMPOBASSO

RICORSO DEL CALCIATORE  Danilo FUSARO/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 2/11/2016 il sig. Danilo FUSARO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITIA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.424,57 relativamente alla  Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €. 6.000,00,richiedeva  la condanna  della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.252,32 maturata e non percepita fino al mese di febbraio 2016.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Danilo FUSARO della somma di €.3.252,32.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale  i termini  dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto daff'art.94 ter comma  11 delle N.O.I.F.

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