LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ferdinando DI CAPUA/A.S.D.SARNESE A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Ferdinando DI CAPUA/A.S.D.SARNESE A.r.l.

Con reclamo del 28/10/2016 Di Capua Ferdinando esponeva di aver sottoscritto con la S.S.D. Polisportiva Sarnese, per la stagione 2015/2016, un accordo economico che prevedeva la corresponsione all'esponente dell'importo  complessivo annuo di €. 7.500,00.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di €.3.800,00 (avendo, presumibilmente, già ottenuto il pagamento del residuo).

La Polisportiva Sarnese, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo di aver versato al giocatore, in più soluzioni, a mezzo bonifici bancari che allegava,- €. 1.300,58 il 24/3/2016, €. 1.200,56 il6/5/2016 e di €. 1200,56 il13/6/2016 -, e, quindi, €. 3.701,68 (e non €. 3.800,00 come erroneamente indicato dalla resistente).

Dalla documentazione allegata in atti si evinceva, altresì, che la somma sarebbe stata corrisposta al giocatore dalla "Zio Pietro s.r.l.", cessionaria di un corrispondente credito della società Polisportiva Sarnese .

Concludeva, quindi, insistendo per il rigetto dell’avversa pretesa .

Preliminarmente deve darsi atto della rituale instaurazione del contraddittorio, risultando il perfezionamento della notifica del reclamo ed il versamento della tassa di reclamo.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente ha fornito obiettivo e documentale riscontro del proprio credito producendo l’accordo economico nel quale risulta convenuto il compenso complessivo di €. 7.500,00.

Incombeva alla parte resistente di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi del credito vantato da controparte.

In disparte  dall'assenza  della valenza  probatoria  in ordine all'effettiva esecuzione dei  bonifici (produzione documenti in fotocopia, peraltro incompleta e per il diverso}, deve anzitutto, darsi atto che il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità delle produzioni in quanto mai trasmessi e   comunicati.

La Commissione, trattandosi, tra l’altro, di eccezione rilevabile d’ufficio in quanto relativa rispetto del principio  del contraddittorio,  osserva  che difetta  ogni  riscontro  della comunicazione  della memoria e dei documenti a controparte.

I documenti  (memoria  difensiva  ed allegati)  sono  stati  inviati, infatti,  a  mezzo e-mail,  esclusivamente a questa Commissione, come si inferisce dal ”report” di trasmissione allegato e non risulta alcuna trasmissione   degli  atti  all'odierno   ricorrente.

Da tale omissione deriva  l’inammissibilità  della memoria difensiva  e dei relativi allegati  depositati dalla società resistente.

A  soli fini di completezza  espositiva  si  rileva che,  in ogni caso, la somma  degli asseriti  bonifici corrisponderebbe, salva una lieve differenza, proprio all'importo, del quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento.

La difesa della resistente disvela, significativamente, un implicito connotato confessorio laddove, deducendo il pagamento della minor somma di €. 3.800,00 (”rectius €. 3.701,68, la cui considerazione e valutazione sono preclusi alla Commissione in conseguenza della preliminare declaratoria di inammissibilità), a fronte del complessivo importo dovuto di €. 7.500,00, ammette l’omesso versamento della somma residua, richiesta dal ricorrente in questa sede.

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti, condanna   la  Società A.S.D.POL.SARNESE  A.r.l. al pagamento in favore del sig. Ferdinando  DI CAPUA della somma di €.3.800,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione   dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:  cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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