LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANO/A.P.D.RIBELLE
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANO/A.P.D.RIBELLE
Con reclamo/ trasmesso tramite Racc. A.R. in data 22/10/2016 il sig. Francesco MARIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P .D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 7.200.00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16 Precisando di aver percepito rate per €.4.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.100.00.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro delia pretesa azionata dal ricorrente/ risultando provata sia la conclusione dell'accordo/ alla stregua del quale viene richiesto il pagamento/ sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti/condanna la Società
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Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.