LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni FODERARO/U.S. POGGIBONSI S.r.l.

 RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni FODERARO/U.S. POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 10.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig. Giovanni FODERARO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €. 2.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S. POGGIBONSI

S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giovanni FODERARO della somma di €.2 .800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla  Società  di comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i termini dell’ avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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