LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Jawad DANIANE/A.S.D. U.S.AGROPOLI1921
RICORSO DEL CALCIATORE Jawad DANIANE/A.S.D. U.S.AGROPOLI1921
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/10/2016 il sig. Jawad DANIANE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. U.S.AGROPOLI 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16 .200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di 2.787,00 maturata alla data del 17/12/2015 in quanto poi svincolato.
La Società faceva pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
La stessa, a propria difesa, asserisce di dover corrispondere al calciatore il saldo relativo all'accordo economico in questione, ma esclusivamente per la somma di €.1.564,19, in quanto lo svincolo è avvenuto in data 2/12/2015 e non in data 17/12/2015.
Questo non corrisponde a verità, in quanto, la reale data, in cui lo svincolo del calciatore è effettivamente avvenuto, è il 17/12/2015, come da registrazione sull'anagrafica F.I.G.C.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D . U.S. AGROPOLI1921 al pagamento in favore del sig. Jawad DANIANE della somma di €. 2.787,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.