LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BARBINO PATERNITI/A.S.D .DUE TORRI
RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BARBINO PATERNITI/A.S.D .DUE TORRI
Con reclamo datato 05.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD Due Torri, il sig. Paterniti Barbino Sebastiano chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 4.800,00, a titolo di saldo del compenso globale lordo dovuto in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 04.09.2015.
La ASD Due Torri controdeduceva eccependo il mancato adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'accordo economico, per non aver risposto alla convocazione della trasferta ad Agropoli dell’l maggio 2016, nonché il versamento, a titolo di acconto della somma di € 1.400,00.
Il reclamante nelle controdeduzioni datate 10.11.2016, contestava le eccezioni sollevate dalla controinteressata, rilevando rispettivamente l'assenza della promozione di procedimento disciplinare rispetto al presunto inadempimento delle obbligazioni di cui all'accordo economico, nonché l'irrilevanza delle produzioni documentali in merito al presunto acconto versato, sottolineandone la non conformità rispetto alla previsione regolamentare di cui all’art. 25 bis, VI comma regolamento L.N.D., essendo le quietanze prive dell'indicazione della causale specifica del
versamento e del periodo cui questo riferisce.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal reclamante, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal medesimo, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Due Torri al pagamento in favore del sig. Paterniti Barbino Sebastiano della somma di € 4.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11delle N.O.I.F.