LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca PAPALEO/A.S.D.CUNEO C.F.

RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca PAPALEO/A.S.D.CUNEO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 13/09/2016 la sig.na Francesca PAPALEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CUNEO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.3.450,00, richiedeva  la condanna  della società al pagamento della rimanente somma di €.1.050,00 .

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M .

La   Commissione   Accordi   Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti, condanna   la   Società A.S.D . CUNEO C.F. al pagamento in favore della sig.na Francesca PAPALEO della somma di €.1.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N. O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it