LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Massimo Raffaele POLLIDORI/A.S.BISCEGLIE 1913 DONUVA APD

RICORSO  DEL CALCIATORE  Massimo Raffaele POLLIDORI/A.S.BISCEGLIE  1913 DONUVA APD

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 29/11/2016 il sig. Massimo Raffaele POLLIDORO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando  di  aver  percepito  rate  per  €.19.694,00   richiedeva  la  condanna   della  Società  al pagamento della rimanente somma di €.5.306,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -cfr. accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD al pagamento in favore del sig. Massimo Raffaele POLLIDORI della somma di €.5.306,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data  della presente comunicazione  giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it