LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Katia COPPOLA/A.S.D.CUNEO C.F.

RICORSO DELLA CALCIATRICE Katia COPPOLA/A.S.D.CUNEO C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 24/01/2017 la sig.ra Katia COPPOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CUNEO C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Precisando di ave r percepito rate per €.500,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della  rimanente somma di .1.300,00, maturata fino al16/12/2016  in quanto poi svincolata.

La Società, in data 27/02/2017 presentava le proprie contro deduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono prive della ricevuta in originale, comprovante l'invio delle stesse anche alla controparte, e che non contengo no alcuna prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CUNEO C.F. al pagamento in favore della sig.ra Katia COPPOLA della somma di €. 1.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it