LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 297 LND del 27.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Christian MARUCA/U.S.PALMESEA.S.D.

RICORSO DEL CALCIATORE Christian MARUCA/U.S.PALMESEA.S.D.

Con reclamo datato 01.12.2016, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società contro interessata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Christian Maruca chiedeva la condanna della U.S. Palmese A.S.D. al pagamento della somma di € 2.200,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico.

ad alcune delle La società contro interessata, in data 02.02.2017, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il calciatore avesse ricevuto acconti non già per € 1.800,00, come sostenuto, bensì di € 2.970,00, producendo a suffragio una serie di presunte quietanze di ricevuta.

Sosteneva inoltre che il calciatore avesse consumato pasti per l’importo di € 1.320,00, che la società aveva provveduto a rimborsare al ristoratore in virtù di  apposita  convenzione.

La difesa del calciatore replicava che le presunte ricevute prodotte non rivestissero i requisiti formali, al fine del raggiungimento della piena prova dell’avvenuto pagamento.

Con riferimento invece all’eccezione delle spese sostenute per il rimborso dei pasti, rilevava l’estraneità del calciatore rispetto alla convenzione stipulata e ribadiva come l’accordo con la società prevedesse unicamente la corresponsione del compenso globale annuo.

All’udienza del 06.04.2017 venivano prodotti gli originali delle quietanze, rispetto ai quali il calciatore riconosceva la propria firma sulle ricevute per la somma di € 1.220,00.

La Commissione ritiene, pertanto, dovuta la richiesta formulata dal calciatore nel reclamo, ritenendo come le somme riconosciute in sede di udienza del 06.04.2017 siano da imputarsi al maggior importo che il sig.    Maruca riconosce di aver percepito già dalla narrativa del reclamo.

Devono poi essere ritenute condivisibili le controdeduzioni della difesa del calciatore rispetto all’eccezione del rimborso dei pasti.

Da ultimo è comunque emerso che rispetto alle quietanze prodotte dalla difesa della società possano profilarsi ipotesi di falso, a seguito del disconoscimento effettuato dal calciatore rispetto ricevute prodotte

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., condanna U.S. Palmese A.S.D. al pagamento in favore del sig. Christian Maruca della somma di € 2.200,00 e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti perché venga rilevata l’eventuale commissione di fatti illeciti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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