LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 317 LND del 16.05.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Massimo GANCI/L’AQUILACALCIO1927S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Massimo GANCI/L’AQUILACALCIO1927S.r.l.

Con reclamo datato 22.02.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Ganci Massimo chiedeva la condanna della l’Aquila Calcio 1927 al pagamento della somma di € 2.965,21 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società controinteressata, in data 10.03.2017, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva il rigetto integrale del reclamo e formulava domanda riconvenzionale.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l’Aquila Calcio 1927 a corrispondere al sig. Ganci Massimo la somma di € 2965,21 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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