LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 LND del 30.05.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Benedetto MANGIAPANE/S.E.F.TORRES1903S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Benedetto MANGIAPANE/S.E.F.TORRES1903S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 15/03/2017 il sig. Benedetto MANGIAPANE si rivolgeva   a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903

S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.21.221,50 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della  rimanente somma di €.4.427,52  maturata fino  alla data del 15/12/2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Benedetto MANGIAPANE della somma di

€.4.427,52.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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