LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 372 LND del 22.06.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio MERLANO/F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio MERLANO/F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l.

Con reclamo datato 13.04.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla F.C.D.ALTOVICENTINO S.r.l. il sig. Giorgio MERLANO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale  viene  richiesto  il  pagamento, sia  l’ammontare  della  somma  pretesa  in  forza  del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la F.C.D.ALTOVICENTINO S..rl. al pagamento in favore del sig. Giorgio MERLANO   della somma di €.3.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale   i termini dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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