LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 372 LND del 22.06.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RICCOBONO/SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo RICCOBONO/SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 S.r.l.
Con reclamo datato 27.01.2017,il sig. Vincenzo RICCOBONO, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €.22.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.15.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.600,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.
La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società S.S.D.SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Vincenzo RICCOBONO della somma di €.6.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.