LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 LND del 26.09.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Elia BRUZZI/SSD VIAREGGIO2014ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Elia BRUZZI/SSD VIAREGGIO2014ARL

Con reclamo datato 13/06/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 arl, il sig.Elia BRUZZI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.900,00 a titolo di residuo del  compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell’accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d’impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l’omesso pagamento del residuo di cui all’accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l’eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig.Elia BRUZZI della somma di €.3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare  al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando c opia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it