LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 LND del 26.09.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/SSD ARL POTENZA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con ricorso notificato il 10/3/2016 Gaetano Navas esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con la SSD ARL Potenza che prevedeva la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 4.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi € . 2.255,00.

Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 1.450,00.

La società, benchè ritualmente citata, non faceva pervenire alcuna nota nei termini previsti dal Regolamento LND.

La C.A.E., con decisione del 6/4/2017 accoglieva il reclamo condannando la SSD ARL Potenza al pagamento dell'importo di €. 1.450,00 a favore del ricorrente e disponendo la restituzione a quest'ultimo della tassa di reclamo.

Avverso tale decisione, la SSD ARL Potenza proponeva ricorso al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Vertenze Economiche, la quale rilevato che "la lettera raccomandata A/R inviata in data 10.10.2016 alla SSD ARL Potenza[...] non poteva essere considerata quale mezzo idoneo ad instaurare il procedimento accoglimento innanzi all'Organo Federale, trattandosi di semplice lettera di messa in mora [..]", annullava l'impugnata decisione della L.N.D.".

Il Navas ripresentava nuovo reclamo, notificato il 23/6/2017, con il quale reiterava la richiesta di pagamento dell'importo di €. 1.450,00, già avanzata col precedente ricorso.

La società SSD ARL Potenza, ritualmente costituitasi, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda e contestava integralmente, nel merito la sua fondatezza.

Entrambe le parti depositavano ulteriori  memorie illustrative e, all'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo.

Al fine di un corretto inquadramento delle questioni pregiudiziali di inammissibilità ed improponibilità della domanda, la Commissione ritiene necessario svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul tema del giudizio nanti la Commissione Accordi Economici e sulle regole che la presiedono.

Trattasi, come confermato dalla normativa federale di un giudizio riconducibile nell'ambito dell'arbitrato.

A conferma di ciò pare sufficiente fare riferimento alla clausola che facoltizza il ricorso alla giustizia ordinaria solo all'esito dell’autorizzazione  dei competenti organi federali (art. 30 C.G.S.) ed alla valenza della decisione della Commissione, la quale comporta, esclusivamente, la produzione di effetti nell'ambito limitato e circoscritto della Federazione di riferimento.

Esemplificativamente e a soli fini di chiarezza espositiva, si osserva che l’eventuale pronuncia di accertamento del credito di un tesserato nei confronti della società di appartenenza non costituisce titolo per ottenere il pagamento, effetto che si consegue solo con il ricorso alla giustizia ordinaria utilizzando quale "documento probatorio" la pronuncia della Commissione stessa (presentazione di un ricorso monitorio con allegazione, ai fini di prova del credito, della decisione della C.A.E).

Consegue a tale premessa che, in adesione ai principi affermati nella giurisprudenza della Suprema Corte e rilevanti in questa sede, può certamente affermarsi che:

"la scelta legislativa, rimasta inalterata, di rimettere alle parti, e in subordine agli arbitri, l'iniziativa e la determinazione delle regole del procedimento sia la massima espressione del principio di libertà che governa l'arbitrato, dato normativo caratterizzante l'istituto." (Cass. s.u. 5/5/2011 n. 9839), contrassegna e qualifica la disciplina del procedimento nanti questa Commissione, attribuendo, per l'effetto, piena legittimità alle norme applicate;

"Va segnalato come in dottrina si sia discusso circa il significato da attribuire al rinvio alle norme del codice di rito; prevale la tesi secondo cui il richiamo generico non ha la forza di ottenere l'osservanza di tutte le norme del codice di rito; restano escluse quelle che sono in contrasto con le norme di legge che regolano l'arbitrato, ma anche quelle che sono in contrasto con la natura di tale istituto e la dinamica strutturale di esso".

In relazione alle prescrizioni formali realtive all'atto introduttivo del giudizio, poi, corre l'obbligo di segnalare che ""l'interpretazione consolidata è nel senso che si ritiene praticamente all'unanimità che le parti nel prescrivere determinate forme a pena di nullità, non sono più vincolate alle fattispecie legali, ma possono prevedere forme differenti da quelle contemplate dalla legge: risulta pertanto accentuata la libertà delle parti nella determinazione delle norme che devono essere osservate nel procedimento a pena di nullità."(Cass. s.u. 5/5/2011 n. 9839)

Alla luce di tali coordinate ricostruttive, può quindi, esaminarsi la fattispecie sottoposta all'esame della Commissione.

In primo luogo si osserva che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, ha rilevato un motivo di inammissibilità o improcedibilità del reclamo presentato alla Commissione Accordi Economici ("Tribunale di I Istanza"), individuato nell'inidoneità della lettera raccomandata inviata alla SSD ARL Potenza Calcio "ad instaurare il procedimento dinanzi all'Organo Federale, trattandosi di semplice messa in mora".

La lettera in oggetto reca, infatti, l'indicazione, contenuta in premessa, di "Sollecito di pagamento", pur se indirizzata anche alla C.A.E., soggetto certamente estraneo e "non legittimato" alla ricezione di una semplice diffida ad adempiere.

In disparte da ciò, in ogni caso il Tribunale Federale ha annullato la decisione in applicazione del disposto di cui all'art. 37, 4° comma del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede la pronuncia di tale sanzione nell'ipotesi in cui siano rilevati motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo di prima istanza.

La dichiarata inammissibilità, benchè non esplicitata nei referenti normativi che la prevedono, parrebbe trovare  fondamento nei principi generali di rito (artt. 125 e  163 c.p.c.) e nella previsione dettata dall'art. 25 del Regolamento della Lega Nazinale Dilettanti.

Quanto ai primi devesi evidenziare che la lettera/raccomandata del ricorrente non conteneva le necessarie conclusioni dell'esposizione, "id est" la richiesta di condanna del Potenza Calcio o la domanda di accertamento del credito dell'esponente nei confronti della società, difettando, così, di uno degli elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio.

La disposizione regolamentare (art. 25/Bis Reg. LND), poi, sancisce, al 2° comma che la Commissione è competente a giudicare sulle "controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter, delle N.O.I.F." e la semplice richiesta di pagamento non configura, all'evidenza l'esistenza di una controversia (il destinatario della richiesta può spontaneamente adempiere alla richiesta).

Il successivo 4° comma prevede, a pena di inammissibilità, che "il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E." e non, certamente, essere comunicato a questa per conoscenza.

La ricerca delle previsioni normative in tema di inammissibilità discende dal principio di tassatività, il quale trova applicazione per le cause di nullità e per le ipotesi d'inammissibilità ricollegate alla scadenza di un termine (quelle, cioè, la cui sanzione è la decadenza), in forza di esplicita indicazione normativa (si vedano, rispettivamente, gli art. 177 e 173 c.p.p.). Il medesimo principio, peraltro, opera anche per le altre cause di inammissibilità, diverse da quelle importanti per decadenza, in quanto consente di conferire certezza alle parti circa le conseguenze dell'inosservanza delle norme processuali, che è  esigenza tanto più sentita quando l'inammissibilità non è correlata al rispetto di un termine, ma all'osservanza di adempimenti formali. (cfr. la già citata Cass. s.u. 5/5/2011 n. 9839, Cass. 12746/2008, Cass. 16406/2017, nonchè, per specifici riferimenti all'imperatività della decisione su questioni pregiudiziali e preliminari Cass. s.u. 25246/2008).

L'omessa rilevazione ed indicazione della/e specifica/he previsione/i di inammissibilità avrebbe privato di legittimità la relativa statuizione.

La società resistente ha eccepito, in via gradatamente subordinata l'inammissibilità ed improcedibilità del reclamo: a) per il divieto del "ne bis in idem", trattandosi di reclamo che "insiste sullo stesso petitum"; b) per la preclusione sancita dagli artt. 37, 4° comma e 33, 9° comma del C.G.S, i quali dispongono, in ipotesi di dichiarata inammissibilità, - come nel caso di specie - "l'annullamento della decisione impugnata senza rinvio" (37, 4° comma C.G.S.) e che "le irregolarità formali che rendono inammissibile il reclamo non possono essre sanate con i reclami in successive istanze" (art. 33, 9° comma C.G.S.).

L'eccezione di preclusione di giudicato sollevata dalla resistente è destituita di fondamento e va, pertanto, disattesa.

Si osserva sul punto che la preclusione del "ne bis in idem" non opera nella fattispecie in esame, sul decisivo ed assorbente rilievo che le pronunce di rito, quali quelle che dichiarano l'inammissibilità del ricorso per assenza dei presupposti processuali, non sono suscettibili di costituire cosa giudicata.

Anche il secondo profilo di inammissibilità deve essere rigettato per una pluralità di considerazioni.

La previsione dell'annullamento senza rinvio, infatti, non è, di per sè, ostativa alla riproposizione della domanda, a condizione che il relativo diritto non sia prescritto e fatte salve le decadenze maturate "medio tempore".

Principiando, per mera comodità espositiva, la trattazione da tale ultimo profilo, pare sufficiente richiamare l'espressa previsione contenuta nell'art. 25, 4° comma del Regolamento della L.N.D. secondo cui "Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese".

Il presente reclamo ha ad oggetto gli emolumenti economici del giocatore relativi alla stagione 2015-2016 ed il reclamo, notificato il 23/6/2017, risulta, per l'effetto, tempestivamente proposto.

A sostegno dell'inammissibilità ed improcedibilità del reclamo la società resistente invoca, tra l'altro, la previsione dell'art. 33, 9° comma del C.G.S., sopra integralmente riportato.

L'eccezione è priva di pregio sia in ragione dell'inapplicabilità della disposizione al presente procedimento, sia, soprattutto per considerazioni di carattere generale processuale.

L'inapplicabilità dell'art. 33 C.G.S. deriva, in primo luogo, da considerazioni di carattere sistematico.

La disposizione, nelle previsioni dettate ai commi 2 e 3 fa esclusivo riferimento ai "reclami in ordine allo svolgimento di gare" ed ai reclami "nei casi di illecito sportivo", non rinvenendosi alcun cenno o menzione alle ipotesi di reclami concernenti vertenze economiche tra società e tesserati.

Inoltre, le norme generali dettate dal Titolo IV del C.G.S. (artt. da 33 a 39 e comprendenti, per l'appunto l'art. 33 in esame) seguono e disciplinano il procedimento per le "controversie" nanti gli organi della Giustizia Sportiva, elencati negli articoli da 28 a 32-novies del Codice stesso.

Tra gli organi di giustizia trattati al Titolo III del codice non figura mai citata e neppure richiamata, anche implicitamente, la Commissione Accordi Economici.

Solo nel Titolo IV del Regolamento della L.N.D. "GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.", l'art. 25-bis introduce l'istituzione della Commissione Accordi Economici, stabilendone composizione, competenza oggetto e modalità di funzionamento, nonchè le norme inerenti lo svolgimento del procedimento.

Risulta di immediata evidenza come la Commissione Accordi Economici sia annoverata tra le "Commissioni operanti nella L.N.D., risultando "aggiunta" agli organi di Giustizia Sportiva.

Dalle argomentazioni svolte in precedenza può fondatamente desumersi che:

le norme generali del procedimento davanti gli organi di giustizia sportiva (artt. da 33a 39) non sono applicabili alla Commisione Accordi Economici in quanto detto organo non è citato nei precedenti artt. da 28 a 32-novies che detti organi prevedono;

la C.A.E. viene espressamente qualificata, diversamente dagli organi di giustizia sportiva, quale Commissione operante nella L.N.D..

La tesi esposta è decisivamente confermata dalla giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale- sezione vertenze economiche, puntualmente riportata nelle contrdeduzioni del ricorrente.

Militano, infine, a sostegno dell'insussistenza di ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità del reclamo, principi consolidati di diritto processuale, la cui applicabilità non appare revocabile in dubbio, atteso il loro valore di disciplina generale e di compatibilità con la normativa speciale federale.

La Suprema Corte ha, al riguardo affermato che "la pronuncia di mera inammissibilità della domanda, senza che vi sia stato alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio" (cfr. in termini, tra le tante, Cass. 13745/2004, Cass. 22212/2004 e Cass. 13614/2010).

Si è chiarito, in altri termini, che la declaratoria di inamissibilità configura "una pronuncia di carattere esclusivamente processuale e che ancorchè passata in cosa giudicata, ha efficacia di solo giudicato formale, non precludendo la riproponibilità della domanda stessa in un nuovo giudizio, essendo la sua efficacia limitata al solo rapporto processuale nel quale è stata pronunciata" (si vedano sul punto Cass. 26377/2014 e Cass. 15383/2014).

Ad evitare qualsiasi fraintendimento in tema di inammissibilità la Corte ha, da ultimo, (Cass. 2610/2017) affermato che "(a) ciò che è inibita dall'ordinanza di inammissibilità non è la tutela giurisdizionale di un diritto, sebbene la tutela giurisdizionale in una determinata forma di un diritto tutelabile nelle forme ordinarie"; il provvedimento di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di inammissibilità è dunque analogo a quello di rigetto della "domanda d'ingiunzione", cioè un provvedimento che "non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria"; (b) anche quando l'azione venga rigettata per manifesta infondatezza, ciò non impedirebbe la presentazione di una nuova istanza, anche soltanto fondata su una migliore esposizione in iure della propria pretesa.

E' proprio quanto accaduto nella fattispecie in esame.

Il ricorrente, a seguito della pronuncia di inammissibilità del reclamo, qualificato inidoneo all'instaurazione del procedimento, ha, tempestivamente riproposto la domanda, osservando tutte le prescrizioni regolamentari dettate dall'art. 25-bis, 4° comma.

I riportati approdi della giurisprudenza di legittimità costituiscono, altresì e significativamente, la definitiva conferma di fondamentali tesi dottrinarie formulate da insigni processualisti, tra i quali merita di essere rammentato il sommo Chiovenda il quale ebbe ad affermare che "il processo non è la sterile celebrazione di un rito, ma serve a stabilire chi ha ragione chi ha torto".

Nel merito la controversia non presenta alcuna criticità.

A fronte delle produzioni documentali del ricorrente, la società non ha nè dedotto nè offerto alcun obiettivo riscontro di fatti estintivi o modificativi dell'avversa pretesa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, al pagamento in favore del sig.Gaetano NAVAS della somma di €.1.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 t er comma 11 delle N. O.I.F.

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