LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 LND del 26.09.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/CAVESE1919S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/CAVESE1919S.r.l.
Con reclamo datato 18.05.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società CAVESE 1919 S.r.l. il sig.Maurizio MARAUCCI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.5.947,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.
La Società faceva pervenire le proprie memorie difensive in data 29/08/2017 tramite PEC
Si rileva preliminarmente, che le stesse, sono state trasmesse tardivamente, rispetto a quanto previsto dall’art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D. e quindi dichiarate inammissibili.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società CAVESE 1919 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Maurizio MARAUCCI della somma di €.5.947,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.