LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 LND del 26.09.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Michele BARBIERO/SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA’ DI SIRACUSA)

RICORSO DEL CALCIATORE Michele BARBIERO/SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA’ DI SIRACUSA)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 16/06/2017 il sig.Michele BARBIERO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO (Già ASD CITTA’ DI SIRACUSA) un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.350,00 quale residuo dell’accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della raccomandata contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, e l’attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €.100,00, giusto quanto previsto dall’art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Michele BARBIERO nei confronti della Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già ASD CITTA’ DI SIRACUSA) per violazione dell’art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non può essere ripresentato, essendo i termini per la presentazione relativi alla Stagione Sportiva 2015/16 scaduti il 30 Giugno 2017.

 

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