LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/A.S.D. ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.)
RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/A.S.D. ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.)
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/02/2017 il sig.David SIMONCINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACQUI FC {Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.) un acco rdo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016 Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.5.350,00 quale residuo dell'accordo in essere.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del versa mento della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega
Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Davis SIMONCINI nei confronti della Società A.S.D.ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.) per viola zione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, èscaduto improrogabilmente il30 Giugno 2017.
