LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 LND del 20.10.02107 – Delibera – RICORSO DEL CAL CIATOR E Valentino RUSSO/ AS D VASTESE CALCI O 1902

RICORSO DEL CAL CIATOR E Valentino RUSSO/ AS D VASTESE CALCI O 1902

Con reclamo, trasmesso tramite P.E.C.in data 24/04/2017 il sig.Alessandro RINALDI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società ASD VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma di €.2.283,85 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD VASTESE  CALCIO  1902,  al  pagamento  in  favore  del  sig.Valentino  RUSSO                      della  somma  di €.2.283,85.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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