LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 LND del 20.10.02107 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATOR E Alessandro SCIALPI/A.S. D.CITTA’ DI GRAGNANO

RICORSO DEL CALCIATOR E Alessandro SCIALPI/A.S. D.CITTA’ DI GRAGNANO

Con reclamo datato 10.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO, il sig.Alessandro SCAIALPI, dichiarava di aver concluso un accordo economico, con la stessa Società in qualità di calciatore, prevedente la corresponsione della somma lorda di €28.150,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17. Precisando di non aver percepito alcuna rata nell’arco della Stagione Sportiva, richiedeva la condanna della stessa, al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato in Lega.

La Società, in data 25/07/2017 tramite PEC, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo nelle stesse, di non dover nessuna cifra al Sig. Alessandro SCIALPI, in quanto, lo stesso, non  avrebbe  mai  partecipato  ad  alcun  allenamento  e  gara  ufficiale  nell’arco  della  Stagione Sportiva2016/17,non            rispettando      l’accordo         economico      sottoscritto.

Solo a seguito di rituale contestazione al calciatore (per il tramite di Racc.AR) e del perdurare della situazione,  la  Società  può  (ne  ha  il  diritto)  richiedere  al  Dipartimento  Interregionale  L.N.D.(dimostrando l’avvenuta contestazione alla controparte), la rescissione o sospensione dell’accordo economico, con adeguamento (nel caso l’assenza sia dovuta ad infortunio), della cifra concordata, in base alle  effettive  giornate  di  presenza,  giusto  quanto  previsto  al  punto  n. 6  dello  stesso. Se questo non avviene, l’accordo, in quanto non posto in discussione, ha piena validità per tutta la Stagione Sportiva cui si riferisce.                                  

riferiti principi si pongono in aderenza e conformità alla disciplina generale in tema di esecuzione dei contratti e di inadempimento, quali dettati dal codice civile ( artt. 1175, 1375 e 1453 e segg c.c.).

La Società, infatti, solo previa comunicazione di diffida ad adempiere, rimasta inevasa, è facoltizzata alla contestazione di inadempimento       contrattuale.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO  al  pagamento  in  favore del  sig.Alessandro  SCIALPI  della  somma  di  €.28.150,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente c omunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N. O.I.F.

 

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