LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 LND del 20.10.02107 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo FRANZESE/S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE  Lorenzo FRANZESE/S.S.D. CITTA’ DI CASTELLO S.r.l.

Con reclamo datato 26.06.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché  alla  S.S.D.CITTA’  CASTELLO  S.r.l.  il  sig. Lorenzo  FRANZESE  chiedeva  la  condanna  della società  contro  interessata  al  pagamento  della  somma  di  €.11.250,00  a  titolo  di  residuo  del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA’ DI CASTELLO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Lorenzo FRANZESE della somma di € 11.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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