LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 LND del 09.11.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCI AT ORE Andrea N AP OLI/SSD ARL P OTENZA CALCI O

 

RICORSO DEL CALCI AT ORE Andrea N AP OLI/SSD ARL P OTENZA CALCI O

Con reclamo datato 23/08/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL POTENZA CALCIO, il sig.Andrea NAPOLI, chiedeva la condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di € 4.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società faceva pervenire alla C.A.E., le  proprie  memorie  difensive nel rispetto  dei termini previsti dal regolamento vigente, eccependo al reclamante, la violazione dell’art.25 bis n.4 del Reg. L.N.D., per  lesione del principio del contraddittorio, e  precisamente nella parte in cui non ha provveduto ad allegare copia dell’accordo economico depositato, sulla base del quale egli avanza le sue pretese economiche.  Pertanto, la Società, in riferimento a tale omissione, insisteva nel chiedere alla C.A.E. l’inammissibilità del ricorso.

Il calciatore Andrea Napoli controdeduceva con propria memorie e contestava la prospettazione della Società resistente, rilevando che l’art. 25 bis n.3 del Reg .L.N.D., prescrive la trasmissione dell’accordo economico regolarmente depositato solo alla C.A.E.

Il ricorrente precisava, altresì, che l’accordo economico è certamente  nella disponibilità della controparte, e di conseguenza non vi è in capo allo stesso nessun obbligo di ritrasmissione, né alcuna violazione del principio di contraddittorio, trattandosi di un accordo economico già depositato presso i competenti uffici della L.N.D. Il ricorrente chiedeva l’accoglimento della richiesta.

La resistente Società in data 06.10.2017 inviava un’ulteriore memoria, insistendo sulla inammissibilità del reclamo per violazione del principio del contraddittorio, facendo riferimento all’art.25  bis  n.4  della  L.N.D.

A  conferma  di  tale  violazione  la  stessa  Società,  chiedeva l’applicazione per analogia, dell’art.2 com.1 lett c) secondo periodo, del nuovo regolamento del Collegio Arbitrale presso la LND, anche al procedimento relativo alle controversie tra calciatori e Società dilettantistiche.

La Commissione ritiene condivisibile le argomentazioni addotte da parte ricorrente, rilevando la giusta applicazione dell’art. 25 bis n.3 L.N.D., che prescrive la trasmissione dell’accordo economico ritualmente depositato alla C.A.E.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Andrea NAPOLI della somma di € 4.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente  datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente  comunicazione giusto quanto previsto dall’ art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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