LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 LND del 09.11.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio LA VISTA/L AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio LA VISTA/L AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore;

- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;

- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;

- esaminati i documenti in atti;

- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell’accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell’attività sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipazione a talune sedute di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.2017) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell’allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d’intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell’accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l’Aquila Calcio 1927 a corrispondere al sig. Giorgio LA VISTA la somma di €.15.657,34.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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