LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 158 LND del 12.12.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CASTRI’ /SSD SRL MANFEDONIA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CASTRI’ /SSD SRL MANFEDONIA CALCIO

Con reclamo datato 1.04.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig.Alessio CASTRI’ chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo  riscontro  alla  pretesa  azionata  dal  ricorrente,  risultando  provata  sia  la  conclusione

dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici presso  la Lega  Nazionale  Dilettanti  condanna  la  SSD  SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig.Alessio CASTRI’ della somma di €.1.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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