LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 158 LND del 12.12.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso PEPE/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso PEPE/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.
Con reclamo datato 26.09.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Maurizio PELUSO chiedeva la condanna della Società l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €.16.108,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto,relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.
La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la società l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig.Maurizio PELUSO la somma di €.16.108,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente c omunicazione g iusto quant o previsto dall’ art.94 t er comma 11 delle N. O.I.F.