LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 08.01.2018 – Delibera RICORSO DEL CAL CIATORE Alfredo VARSI/A.S.D.CI TTA’ DI GRAGNANO

RICORSO DEL CAL CIATORE Alfredo VARSI/A.S.D.CI TTA’ DI GRAGNANO

la Commissione Accordi Economici

- letto il reclamo;

- letta la memoria difensiva datata17/10/2017 della società tempestivamente prodotta;

- letta la memoria di replica del reclamante datata 30/10/2017;

- sentito il reclamante all'udienza del 14/12/2014, assistito dall'Avv. Federico Schiavoni

- rilevato che:

1) le quietanze liberatorie prodotte dalla società attestano pagamenti per complessivi Euro 10.100,00 e la firma in calce alle stesse  è stata riconosciuta come propria dal reclamente in udienza, come da dichiarazione scritta in atti, avendole lo stesso visionate negli originali;

2) l'ulteriore documentazione prodotta dalla società non ha i requisiti minimi richiesti dall'art. 25 bis, comma 6 del -regolamento L.N.D. ai fini probatori;

3) la  differenza  tra  l'importo  previsto  dall'accordo  economico  (Euro  14.000,00)  e  l'importo attestato complessivamente dalla quietanze liberatorie (Euro 10.100,00) è pari ad Euro 3.900,00;

4) il reclamo reca una minore domanda di pagamento per Euro 3.100,00;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Alfredo VARSI della somma di €.3.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente c omunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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