LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 08.01.2018 – Delibera RICORSO DEL CAL CIATORE Alfredo VARSI/A.S.D.CI TTA’ DI GRAGNANO
RICORSO DEL CAL CIATORE Alfredo VARSI/A.S.D.CI TTA’ DI GRAGNANO
la Commissione Accordi Economici
- letto il reclamo;
- letta la memoria difensiva datata17/10/2017 della società tempestivamente prodotta;
- letta la memoria di replica del reclamante datata 30/10/2017;
- sentito il reclamante all'udienza del 14/12/2014, assistito dall'Avv. Federico Schiavoni
- rilevato che:
1) le quietanze liberatorie prodotte dalla società attestano pagamenti per complessivi Euro 10.100,00 e la firma in calce alle stesse è stata riconosciuta come propria dal reclamente in udienza, come da dichiarazione scritta in atti, avendole lo stesso visionate negli originali;
2) l'ulteriore documentazione prodotta dalla società non ha i requisiti minimi richiesti dall'art. 25 bis, comma 6 del -regolamento L.N.D. ai fini probatori;
3) la differenza tra l'importo previsto dall'accordo economico (Euro 14.000,00) e l'importo attestato complessivamente dalla quietanze liberatorie (Euro 10.100,00) è pari ad Euro 3.900,00;
4) il reclamo reca una minore domanda di pagamento per Euro 3.100,00;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Alfredo VARSI della somma di €.3.100,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente c omunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.