LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giulio VALENTE/A.S.D. NOCERINA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Giulio VALENTE/A.S.D. NOCERINA  1910

Con reclamo datato 26.07.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1919 il sig. Giulio VALENTE, chiedeva la condanna della sociecontrointeressata al pagamento della somma di  €.5.535,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo  economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La   Commissione   Accordi  Economici   presso   la   Lega   Nazionale   Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA 1910 al pagamento infavore delsig. Giulio VALENTE della somma di €.5.535,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, s ubordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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