LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CHERILLO/U.S. AGROPOLI

 

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CHERILLO/U.S. AGROPOLI

Con reclamo datato 06.09.2017, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a U.S. AGROPOLI, il sig. Antonio CHERILLO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €  6.928,85 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione spo rtiva 2016/2017 .

.Si costituiva la società controinteressata riconoscendo di essere debitrice della minor somma di € 5.378,85 e depositando a comprova quietanze liberatorie in tal senso.

Con memoria del 02.11.2017 replicava la difesa del calciatore rileva ndo, come dalla documentazione prodotta dalla società, non risultasse confermata la debenz a della minor somma, posto che in essa non vi è la prova documentale del versamento dell'importo di € 1.550,00 (pari alla differenza esistente tra la somma reclamata e quella riconosciuta).

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna U.S. AGROPOLI al pagamento in favore del sig. Antonio CHERILLO della somma di 6.928,85.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo a lla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania termini dell’avvenuto pagamento inviando co pia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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