LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni BANDINI/U.S.D. COLLIGIANA

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni BANDINI/U.S.D. COLLIGIANA

Con reclamo datato 5/01/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIGIANA il sig.Giovanni BANDINI chiedeva la condanna della società contro

interessata      al pagamento della somma di €.1.543,69 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La  Commissione  ritiene  condivisibili  le  argomentazioni  addotte  dal  ricorrente,  rilevando  altresì come  la documentazione  prodotta  in atti- crf accordo  allegato- offre  ampio  e decisivo  riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del  quale   viene   richiesto   il  pagamento,sia   l’ammontare   della  somma   pretesa   in  forza   del compenso  ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici            presso  la Lega            Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Giovanni BANDINI della somma di €.1.543,69 Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario  (obbligatoriamente  del  calciatore)  tramite  mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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