LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo BRENCI/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo BRENCI/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 26.09.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Leonardo BRENCI, chiedeva la condanna della l'Aquila Calcio 1927 al pagamento della  somma di €.2.457,90 quale compenso residuo previsto nell'Accordo  Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva  2017/18.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria  difesa  nei  termini  stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l’Aquila Calcio 1927 a corrispondere al sig.Leonardo BRENCI la somma di €.2.457,90 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo  Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando   copia   della   liberatoria e del  documento   di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it