LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CIOFFI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

RICORSO  DEL CALCIATORE  Mauro CIOFFI/SPORTING  FULGOR (Già ASD MADREPIETRA  DAUNIA)

Con reclamo datato 24.1.2018,il sig. Mauro CIOFFI si  rivolgeva  alla  Commissione  Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),un accordo economico prevedente un importo lordo di €.11.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva  la  condanna  della  Società  al  pagamento  della  somma  di €.4.234,65  quale  residuo dell'accordo economico in essere, maturata fino al mese di dicembre 2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offra ampio  e  decisivo  riscontro  alla  pretesa  azionata  dal  ricorrente,  risultando  provata  sia  la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti  condanna  la  Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig.Mauro CIOFFI,della  somma  di €.4.234,65.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc .it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della liberatoria  e  del  documento   di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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