LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 271 LND del 07.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Domenico VITIELLO/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Domenico VITIELLO/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 27/02/2018, trasmesso tramite Racc.A.R.alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Domenico VITIELLO chiedeva la condanna della società controinteressata  al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.   Si costituiva la società controinteressata in data 27/03/2018 tramite PEC, contestando la pretesa del  reclamante  sulla  base  della  circostanza,  che  il  medesimo,  negli  ultimi  mesi  di  validità dell’accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d’impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l’omesso pagamento del residuo di cui all’accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l’eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Domenico VITIELLO della somma di €.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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