LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 271 LND del 07.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RIZZO/POL.SARNESE 1926 S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RIZZO/POL.SARNESE 1926 S.r.l.

Con reclamo datato 28/02/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig.Giuseppe RIZZO chiedeva  la  condanna  della  Società  POL.SARNESE  1926  S.r.l.  al  pagamento  della  somma  di €.400,00,quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini  stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società POL.SARNESE 1926 S.r.l. a corrispondere al sig. Giuseppe RIZZO la somma di €.400,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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