LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 LND del 17.05.20218 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Domenico ALIPERTA/A.S.D.NOCERINA 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Domenico ALIPERTA/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 8.03.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1910 il sig.Domenico ALIPERTA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La     Commissione    Accordi   Economici   presso    la    Lega   Nazionale    Dilettanti    condanna    la A.S.D.NOCERINA  1910  al  pagamento  in  favore  del  sig.  Domenico  ALIPERTA  della  somma  di €.6.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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