LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 294 LND del 24.05.2018 – Delibera ERRATA CORRIGE AL C.U. N.283 del 17/05/2018 Pag.3 leggasi: Oggetto: Ricorso del calciatore Raffaele POZIELLO/C.S.VULTUR
ERRATA CORRIGE AL C.U. N.283 del 17/05/2018 Pag.3 leggasi:
Oggetto: Ricorso del calciatore Raffaele POZIELLO/C.S.VULTUR
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A .R ..in data 20.02.2018, il sig.Raffaele POZIELLO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società C.S.VULTUR al pagamento della somma di €.8.400,00,quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società C.S.VULTUR al pagamento in favore del sig. Raffaele POZIELLO della somma di €.8.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art . 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.