LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 LND del 12.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PIETRANGELO/A.S.D.PESCARA

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PIETRANGELO/A.S.D.PESCARA

Con ricorso notificato il 30/3/2018 Lorenzo Pietrangelo esponeva di aver concluso con l'A.S.D.PESCARA, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico di durata pluriennale che prevedeva la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 6.000,00 per la stagione sportiva 2016-2017, di €. 17.000,00 per la stagione 2017-2018 e di €. 20.000,00 per la stagione 2018-2019.

In relazione alla stagione 2017-2018 l'esponente precisava, poi, di aver percepito la somma di €. 2.382,00 e di essere, pertanto, creditore del residuo importo di €. 14.618,00 (€. 9.518,00 per mensilità scadute ed €. 5.100,00 per mensilità a scadere), concludendo con la richiesta di condanna della società al pagamento nella misura sopra indicata.

La società, ritualmente costituitasi, formulava una pluralità di contestazioni, di seguito esaminate singolarmente, contestando integralmente la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.

Disposto il rinvio dell'udienza del 17 maggio 2018, in ragione dell'assenza del dr. Giuseppe Tambone, delegato dalla società a partecipare all'udienza, la controversia era discussa, nel contraddittorio delle parti all'odierna udienza.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Deve, quindi, dichiararsi la tempestività della memoria depositata dalla resistente il 30 aprile 2010 sul decisivo ed assorbente rilievo che il temine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del reclamo, previsto all'art. 25-bis, 5° comma del Regolamento della L.N.D. scadeva il 29 aprile (reclamo notificato il 30 marzo), coincidente con la giornata della domenica e doveva, per l'effetto, ritenersi prorogato, ex lege, al giorno successivo (per l'appunto il 30 aprile) in conformità alla previsione dettata dall'art. 155, 4° comma c.p.c..

Nella memoria la resistente ha dedotto numerose questioni che devono essere singolarmente esaminate.

1. La diversità della firma del ricorrente.

La società ha sollevato, peraltro in modo del tutto generico, una "evidente difformità delle sottoscrizioni apposte nell'atto di ricorso e nel documento di conferimento di mandato da parte della calciatrice interessata".

La doglianza così formulata (tralasciamo il riferimento alla "calciatrice, evidente conseguenza di un maldestra operazione di copia ed incolla) non consente di apprezzare l'oggetto della contestazione: se cioè si contesti una falsificazione della firma del soggetto conferente la procura o, viceversa, una contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo.

In entrambi i casi, tuttavia, la società allega il compimento di un'attività di falsificazione e chiede l'intervento dell'adita Commissione per l'effettuazione di una verifica delle sottoscrizioni o la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Premesso che questa Commissione in tanto è tenuta a interessare la Procura Federale in quanto siano proposte, in modo rituale e conforme alle prescrizioni normative, contestazioni precise e specifiche nel procedimento sottoposto alla sua valutazione e decisione, difettando nell'ipotesi contraria qualsivoglia obbligo e, soprattutto, la sussistenza di una questione rilevante per la decisione.

In altri termini, nel caso di specie, ben poteva la resistente sollevare un questione di falso, in conformità alla previsione di cui all'art. 221 c.p.c., offrendo alla Commissione elementi utili e prove per delibare, seppur in modo sommario, il "fumus" della dedotta falsificazione.

La richiesta, del tutto irrituale avanzata dalla società, si appalesa, per l'effetto, inammissibile ed improponibile.

Se l'intendimento della contestazione attiene, viceversa, al rituale conferimento del mandato difensivo, è assorbente rilevare che l'art. 25-bis del Regolamento della L.N.D., prevede al 3° comma che "Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore", così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.

L'omessa prescrizione dell'obbligo di assistenza di un difensore rende l'eccezione carente di ogni interesse alla sua proposizione ed, a maggior ragione, alla sua valutazione da parte della Commissione.

2. L'insussistenza dell'inadempimento da parte dell'A.S.D.PESCARA

Richiamando il tenore della pattuizione contenuta alla clausola 3) dell'accordo economico, laddove, nel caso di previsione di una somma annua, è previsto che il pagamento dei compensi debba essere erogato "entro la stagione di riferimento", la società sostiene che, non essendo ancora spirato il termine finale, non sussisterebbe alcun inadempimento all'obbligazione di esecuzione dei pagamenti del compenso.

La censura svolta dall'ASD Pescara costituisce il frutto di una lettura affrettata e parziale

della pattuizione convenzionale ed, altresì, della norma di riferimento contenuta nell'art. 94-ter, 2° comme delle N.O.I.F..

Detta ultima disposizione prevede, due modalità alternative di disciplina ed erogazione dei compensi, sancendo l'obbligo dei calciatori/calciatrici di sottoscrivere accordi economici annuali o accordi con possibilità di pagamento dell'indennizzo in rate mensili:

- "devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali" (94-ter, 2° comma N.O.I.F).

- "Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di unasommalordaannualedacorrispondersiindieciratemensili di uguale importo.

La diversità del regolamento pattizio è reso di immediata e inequivoca evidenza dal diverso utilizzo del tenore letterale della disciplina, adottando, da un lato, l'ipotesi di "accordi economici annuali" e, dall'altro, "in via alternativa e non concorrente" a questa primo caso, l'erogazione di una somma "da corrispondersi in dieci rate mensili".

Non a caso, l'attenzione della prescrizione si sofferma esclusivamente sulle modalità di erogazione dei compensi, ritenendosi che l'accordo economico annuale "tout court" possa essere legittimamente pagato fino al termine della stagione di riferimento (solitamente entro il 30 giugno dell'anno successivo alla conclusione dell'accordo), mentre l'accordo "alternativo e NON concorrente" riferisce della diversa scansione temporale connessa ai pagamenti.

Ne consegue allora che la previsone convenzionale prevede espressamente il termine di pagamento, "dieci rate mensili", con la conseguenza che l'omesso versamento entro tale lasso temporale mensile configura l'inadempimento.

L'omissione, da parte della società di tale inciso (da corrispondersi in dieci rate mensili) conferisce valore di "presunzione confessoria" a tale comportamento.

L'accordo concluso nel caso di specie appartiene a tale seconda ipotesi (si veda clausola 3 dell'accordo economico con previsione esplicita del pagamento del compenso da corrispondersi in dieci rate mensili) e nello specifico, il termine di pagamento segnato dall'indicazione di dieci rate mensili, detta la soglia temporale di esatto adempimento.

3. L'adempimento futuro. Le rate non scadute.

Il Pietrangelo ha chiesto l'accertamento del proprio credito anche in relazione a rate mensili non scadute (da aprile a giugno 2018), domanda contestata dalla società in quanto il relativo termine non era ancora spirato.

La censura risulta superata dal decisivo rilievo dello svincolo dei calciatori dell'ASD PESCARA a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti adottati dalla Federazione.

Con  comunicato  ufficiale  n.  754  della  F.I.G.C.,  il  Giudice  Sportivo,  preso  atto  della comunicazione dell'ASD PESCARA di "formale rinuncia al prosieguo dei campionati di serie A e Under 19", con delibera pubblicata il 6/4/2018, comminava alla società la sconfitta a tavolino delle restanti gare di campionato e l'ammenda di €. 30.000,00.

A seguito di tale delibera, con successivo comunicato n. 835 della F.I.G.C., con delibera pubblicata il 6/5/2018, decretava "Lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. PESCARA.".

La cessazione del rapporto per effetto del comportamento unilaterale della società, determinando l'immediata scadenza delle obbligazioni di pagamento del compenso a decorrere dalla data dello svincolo, rende pienamente legittima la domanda di pagamento di tutte le rate mensili da corrispondere al calciatore.

4. L'obbligo di messa in mora della società.

L'art. 1219, 2° comma n. 3 del c.c. elenca, tra le ipotesi per le quali non sussiste l'obbligo dell'intimazione per costituire in ora il debitore, quella in cui "è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore".

Come già rilevato nel precedente paragrafo, lo svincolo d'ufficio dei calciatori ha determinato la scadenza dell'obbligazione di erogazione dei compensi a favore degli stessi alla data dello svincolo e, quindi l'immediata esigibilità del credito anche in assenza di formale messa in mora.

Trattandosi di obbligazione di pagamento di una somma di denaro determinata nel suo ammontare, il pagamento, ai sensi dell'art. 1182, 3° comma c.c., deve essere eseguito al domicilio del creditore (l'odierno ricorrente).

5. La liquidazione delle somme al lordo delle ritenute.

La tesi  sostenuta, infine, dalla società resistente, di  conteggiare il  compenso dovuto al calciatore al netto delle ritenute fiscali, è smentita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel calcolo del credito spettante al lavoratore che agisca contro l’azienda per stipendi non pagati gli importi devono essere liquidati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

La Suprema Corte ha, infatti, reiteratamente affermato che "L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore" (cfr. in termini Cass. n. 19790/2011, n. 21010 e 3525/2013 e, da ultimo, 18044/2015).

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la  Società A.S.D. PESCARA, al              pagamento in favore  del sig. Lorenzo Pietrangelo della somma di €14.618,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it   

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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