LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 LND del 12.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Maximiliano Dan RESCIA/A.S.D.PESCARA

 

RICORSO DEL CALCIATORE Maximiliano Dan RESCIA/A.S.D.PESCARA

Il calciatore Maxmiliano Dan RESCIA con il Ricorso proposto, ha esposto che:

- in data 18.08.2017, ai sensi dell’art. 94-ter punto 7 delle NOIF, ha sottoscritto con la ASD Pescara calcio a 5, un accordo economico, regolarmente depositato presso la Divisione competente, in forza del quale la società, a fronte delle prestazioni sportive fornite dal Ricorrente, si obbligava a corrispondere per la stagione sportiva 2017/2018 un compenso annuo lordo pari ad euro 90.525,00 e per la stagione sportiva 2018/2019 un compenso annuo lordo pari ad euro 90.525,00;

- successivamente, le parti, con decorrenza 12.12.2017, sottoscrivevano un nuovo accordo economico, depositato in data 13.12.2017, che prevedeva, per il residuo della stagione sportiva 2017/2018, il versamento della somma complessiva pari ad euro 69.170,00;

- la società risultava, pertanto, debitrice dei seguenti importi specificati:

A) accordo economico del 18.08.2017, fino alla data dell’11.12.2017, euro 34.165,74;

B) accordo economico del 12.12.2017, sino al 30.06.2018 – termine stagione –, euro 69.170.00;

C) alla data del 26.03.2018 la società aveva corrisposto solo la somma di euro 20.500,00; per  un  totale  complessivo  di  euro  82.835,74  per  rate  mensili  scadute  alla  data  del 26.03.2018 ed a scadere di cui richiedeva la corresponsione.

La Resistente, A.S.D. Pescara calcio a 5,  ha prodotto le proprie Controdeduzioni rappresentando che:

- QUESTIONE PRELIMINARE

Rileva l’evidente difformità delle sottoscrizioni apposte nell’atto di Ricorso e  nel documento di conferimento di mandato da parte del calciatore interessato ed eventuale rischio di apocrifia di una delle due che, se accertata, renderebbe invalido l’atto di Ricorso. Richiede la perizia grafica

- I. QUESTIONI DI DIRITTO

A. SULL’INADEMPIMENTO

Evidenzia che, tenuto conto dell’accordo economico, il saldo delle spettanze in favore del calciatore debba essere erogato in “dieci rate di pari importo entro la stagione di riferimento” ovvero entro il 30 giugno 2018 non essendo possibile individuare un inizio dell’obbligo di adempimento né tantomeno successive fasi intermedie. Pertanto, solo il giorno successivo al 30 giugno 2018 potrebbe essere imputato l’inadempimento.

B. ADEMPIMENTO FUTURO

La CAE non può pronunciarsi sulle rate a scadere in quanto inadempimento ancora da venire.

C. OBBLIGO DI MESSA IN MORA

In virtù della indeterminabilità dell’inizio dell’obbligo di adempimento posto a suo carico, evidenzia che il Ricorrente avrebbe dovuto anticipare l’atto di “reclamo alla Commissione Accordi Economici” con il rituale atto di “messa in mora”.

D. LIMITAZIONE DI POTESTAS IUDICANDI DELLA CAE

Il limite di competenza a giudicare della CAE è di euro 28.158 (art. 94-ter co. 6 delle NOIF) atteso che “gli accordi … non potranno prevedere importi superiori”.

- II. QUESTIONE DI MERITO

“ E’ bene collocare la presente vicenda nell’ambito del quadro ambientale in cui non solo la stessa è maturata ma in cui è possibile che si evolva.”.

A. VIOLAZIONE OBBLIGO DI FEDELTA’/ NORME FEDERALI

“In costanza di tesseramento e rapporto economico a valere anche per la stagione 2018/2019 (!!!) che nessuno, alla data odierna, ha interrotto o revocato (né volontariamente e neppure d’ufficio), il calciatore Rescia ottiene un “nueva fichaje” (un nuovo premio d’ingaggio, un contratto insomma) con il club Levante”

B. QUANTUM DEBETUR

1. Determinazione del dovuto

Non  è  possibile  che  il  calciatore  abbia  una  pretesa  di  guadagno  stagionale  di  ben 103.335,74 euro.

2. Ritenute di legge

Le somme richieste sono comunque al netto della ritenuta fiscale,

III. DOMANDA RICONVENZIONALE

A. Risoluzione del rapporto economico esistente, per colpa del calciatore, con responsabilità qualificabile in non meno del 50% dell’accordo economico stagione 2017/2018;

B. Riconoscimento a favore della società della somma di euro 82.835,74 per danni sportivi

e di immagine collegati con le violazioni agli obblighi di cui al punto II.A.

Concludeva:

A. Rigettare ogni pretesa del calciatore.

B. In subordine ricondurla equamente nei limiti posti dall’art. 94-ter delle NOIF;

Accogliere la domanda riconvenzionale;

Condannare parte istante al rimborso delle spese legali.

In sede dibattimentale il Ricorrente rappresentava che, a seguito della delibera del Giudice Sportivo riportata sul Comunicato Ufficiale N. 754 del 06.04.2018, concernente la “Rinuncia della Società ASD Pescara C5 al prosieguo del campionato di Serie A” – nota del 5 aprile 2018 -, con Comunicato Ufficiale N. 835 pubblicato il 02.05.2018 della Divisione Calcio a Cinque era stato deliberato “Lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per la Società A.S.D. Pescara.”. Il Ricorrente, pertanto, concludeva che a seguito dello svincolo d’autorità la somma di euro 69.170,00 era dovuta per intero indipendentemente dagli aspetti temporali.

Tenuto conto di quanto evidenziato in atti e nel corso del dibattimento, la Commissione valuta fondata la richiesta del Ricorrente e, circa le eccezioni della Resistente, reputa:

- infondata la QUESTIONE PRELIMINARE atteso che la Resistente avrebbe dovuto provare e documentare quanto affermato;

- assorbite le QUESTIONI DI DIRITTO A e B dallo svincolo del calciatore a seguito  della rinuncia della Resistente al prosieguo del campionato;

- non di competenza la QUESTIONE DI DIRITTO C.

- negata dall’art. 94-ter punto 7 delle NOIF la QUESTIONI DI DIRITTO D.;

- non di competenza il rappresentato quadro ambientale della QUESTIONE DI MERITO;

- infondata la QUESTIONE DI MERITO A. poiché alla data di presentazione del ricorso – 30.04.2018 – la società aveva già presentato – nota del 05.04.2018  –  la  rinuncia  al prosieguo del campionato resa pubblica con Comunicato Ufficiale N. 754 del 06.04.2018;

- infondata la QUESTIONE DI MERITO B. poiché il compenso è stato concordato tra le parti;

- non di competenza la DOMANDA RICONVENZIONALE.

P.Q.M

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la  Società A.S.D.PESCARA,  al  pagamento  in  favore  del  sig. Maxmiliano  Dan  RESCIA  della  somma  di €.82.835,74.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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