LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 LND del 12.06.2018 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Jennifer SANTOS RODRIGUEZ/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

RICORSO DELLA CALCIATRICE Jennifer SANTOS RODRIGUEZ/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. e via pec in data 04/04/2018 la sig.na Jennifer Santos Rodriguez si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 21.500,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 2.300,00, con l’interruzione dell’accordo a seguito di svincolo in data 6/3/2018, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 11.818,33.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società Asd Pescara Calcio a 5, eccependo quanto segue:

- in via preliminare la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell’atto di ricorso e nel documento di conferimento del mandato;

- in diritto lamentando che il termine entro cui la società è tenuta a versare le spettanze dovute debba essere quello del 30 giugno 2018 (termine stagione sportiva di riferimento) e che la reclamante non ha attivato, preventivamente all’inoltro del ricorso, la messa in mora della società ex art.1219 c.c;

- nel merito ed  in via residuale riconoscere come dovuto alla reclamante la somma di euro 10.060,00.

L’eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione) avanzata dalla società si ritiene non meritevole di accoglimento.

Passando al merito, la Commissione ritiene che essendosi risolto il rapporto contrattuale per svincolo in data 6 marzo 2018, quest’ ultima data sia da considerarsi il termine entro cui la società è tenuta al versamento delle spettanze dovute alla calciatrice.

In ordine alla mancata messa in mora di cui all’art.1219 c.c. , la Commissione ritiene che tale procedura non essendo contemplata dalle norme federali sia irrilevante ai fini della ammissibilità del reclamo.

Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l’importo in euro 11.762,80 per effetto del seguente procedimento.

L’accordo ha effetto dal 18/08/2017 al 30/06/2018 per un compenso di euro 21.500.

L’accordo prevedeva una durata di 317 giorni per un compenso giornaliero (21.5000:317) di euro 67,82.

Intervenuto lo svincolo in data 06/03/2018 i giorni di durata effettiva dell’accordo economico sono 201. Il compenso per il periodo di effettiva durata dell’accordo economico è pertanto pari ad euro 13.631,82 (67,82 x 201), da cui detratto l’importo di euro 2.300,00 già percepito dalla reclamante, la somma dovuta è pari ad euro 11.331,82.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Jennifer Santos Rodriguez della somma di euro 11.331,82 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e  del  documento  d’identità  della  calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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