LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 LND del 12.06.2018 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Vanessa Cristina PEREIRA/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

 

RICORSO DELLA CALCIATRICE Vanessa Cristina PEREIRA/A.S.D.PESCARA FEMMINILE

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 04/04/2018 la sig.na Vanessa Cristina Pereira, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società ASD PESCARA FEMMINILE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di euro 28.150,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e precisando di aver percepito la somma di euro 6.086,00 e l’interruzione dell’accordo a seguito di svincolo in data 6/3/2018 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 12.211,50

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società, rilevando quanto segue:

in via  preliminare la difformità delle sottoscrizioni apposte dalla reclamante nell’atto di ricorso e nel documento di conferimento del mandato

in diritto lamentando:

che il termine entro cui la società è tenuta a versare le spettanze dovute debba essere quello del 30 giugno (termine stagione sportiva di riferimento)

che la reclamante non ha preventivamente attivato la messa in mora della società ex art.1219 c.c nel  merito  ed  in  via  residuale  riconoscere  come  dovuto  alla  reclamante  la  somma  di  euro 10.084,00

La commissione, esaminati gli atti, ritiene inammissibile l’eccezione preliminare (difformità della sottoscrizione)

In merito al termine entro cui la società è tenuta la pagamento delle somme dovute alla calciatrice, la commissione ritiene che essendosi risolto il rapporto contrattuale per svincolo in data 6 marzo 2018, questa ultima data sia il termine entro cui la società è tenuta al versamento delle spettanze dovute alla calciatrice.

In ordine alla mancata messa in mora di cui all’art.1219 c.c. la commissione ritiene che tale procedura non essendo contemplata dalle norme federali sia irrilevante ai fini della ammissibilità del reclamo.

Sulla determinazione delle somme dovute dalla società alla calciatrice la commissione determina l’importo in euro 11.762,80 determinato come segue.

L’accordo  economico  aveva  effetto  dal  18/08/2017  al  30/06/2018  per  un  compenso  di euro 28.150.

L’accordo economico prevedeva una durata di 317 giorni ( dal 18 agosto 2017 al 30 giugno 2018) per un compenso complessivo di euro 28.150 e giornaliero di euro 88,80 ( euro 28.150,317).

Intervenuto lo svincolo in data 06/03/2018 i giorni di durata effettiva dell’accordo economico sono 201. Il compenso è, pertanto pari ad euro 17.848,80 (88,80 x 201).

A questa somma va   detratto   l’importo di euro 6.086,00 già percepito dalla reclamante, e per differenza la somma dovuta dalla società è pari ad euro 11.762,80

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società ASD PESCARA FEMMINILE, al pagamento in favore della sig.na Vanessa Cristina Pereira della somma di euro 11.762,80 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria e  del  documento  d’identità  della  calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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