LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 348 LND del 26.06.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Amara KONATE/A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO

RICORSO DEL CALCIATORE Amara KONATE/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A .R.in data 12/10/2017 il sig.Amara KONATE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.11.500,00, relativamente  alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.300,00 quale residuo dell’accordo in essere.

In data 8/11/2017, si costituiva, nei termini previsti dal Regolamento LND, la Società, allegando alle proprie memorie difensive, copie di quietanze liberatorie a firma del calciatore ed assegni intestati al ricorrente a prova del presunto avvenuto pagamento.

In data  14/03/2018 il ricorrente, tramite il proprio legale, faceva pervenire ulteriori precisazioni in merito alla documentazione presentata dalla Società, disconoscendo le firme apposte sulla stessa documentazione.

La Commissione Accordi  Economici presso la L.N.D. in data 5/04/2018 trasmetteva  gli atti alla FIGC-Procura Federale onde accertare eventuali falsità nella documentazione presentata.

Vista la Relazione della FIGC-Procura Federale trasmessa  in data 21/05/2018, condanna la  Società A.S .D.CITTA'  DI  GRAGNANO  al  pagamento  in  favore  del  sig. Amara  KONATE  della  somma  di €.2.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite  mail all'indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di   identità   del   calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso  entro e non oltre  30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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